L’articolo 1, comma 266, legge 178/2020 (cd. “Legge di Bilancio 2021”) sostituisce l’articolo 6 del Dl 23/2020, statuendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter, c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo e l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Pertanto, delle «perdite emerse» per le S.p.a. e S.r.l. nell’esercizio dell’anno 2020 (se coincidente con l’anno solare) o nell’esercizio 2020/2021 (se si tratta di un esercizio “a cavallo”) se ne parlerà nell’anno 2026 (o, rispettivamente, nel 2026/2027).
La norma in questione sospende dunque l’obbligo di ridurre il capitale sociale (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) qualora la perdita entro il terzo del capitale sociale (ma non sotto il minimo) conseguita nell’anno 2020 non sia ripianata entro l’anno “di grazia”, vale a dire entro l’esercizio successivo a quello nel quale la perdita è stata rilevata, ossia nel 2021.
Infatti, grazie all’intervento del legislatore, gli “anni di grazia” diventano cinque: cosicchè, agli esercizi sociali coincidenti con l’anno solare, la perdita maturata nell’anno 2020 - e dunque accertata nell’anno 2020 o 2021- che avrebbe l’anno 2021 come “anno di grazia”, beneficia di uno stato di sospensione fino alla fine dell’anno 2025. Nell’assemblea di bilancio dell’anno 2026, se la perdita non sarà ancora ripianata, scatterà l’obbligo di riduzione del capitale sociale.
Analoga soluzione è disposta per le perdite che eccedono il terzo del capitale sociale e lo riducono sotto il minimo, le quali obbligano (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.) a una immediata riduzione del capitale sociale e alla sua ricostituzione al livello minimo legale, salvo che la società sia sciolta o trasformata in una società di persone.
Di tutte queste perdite “congelate” dovrà essere tenuta un’apposita memoria nella nota integrativa al bilancio, ove dovranno essere indicate l’origine delle perdite e le loro “movimentazioni” successive, i.e. il loro ripianamento parziale o totale durante il periodo di congelamento.
Tuttavia, la norma in esame concerne «le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», pertanto non dovrebbe riguardare le perdite che matureranno nel corso dell’anno 2021 (ed esercizi successivi), con la conseguenza che, se questa interpretazione fosse confermata e se non ci fosse un altro intervento del legislatore, le perdite che matureranno nell’anno 2021 e che (al netto di quelle degli esercizi precedenti, le quali sono sterilizzate) porteranno il capitale sotto il minimo, dovrebbero essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intaccheranno il capitale sociale avrebbero l’anno 2022 come “anno di grazia”, con obbligo di ripianamento nell’anno 2023.
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